Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.
La normativa relativa al cosiddetto whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
All’interno del modulo della segnalazione troverai un elenco di tematiche, utilizza una di quelle. Per ulteriori dettagli puoi consultare il regolamento
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.
Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono, invece, essere considerate meritevoli di tutela, in quanto è necessario tutelare gli interessi dei terzi “segnalati” oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’organizzazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili, se non nocive e, comunque, inutilmente dispendiose.
Resta, infine, fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato. Nei casi di dolo o colpa grave del segnalante, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, oltre, eventualmente, quelle civili e penali, se la falsa segnalazione costituisce reato.