REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTE VIOLAZIONI NORMATIVE E PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI (C.D. WHISTLEBLOWING)
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO QUAS IL 25 OTTOBRE 2023
Art. 1
Oggetto e normativa di riferimento
1. Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità e l’immagine della QuAS - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, nonché la protezione delle persone coinvolte nella segnalazione.
2. Il Regolamento è conforme con le previsioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito, il “D.Lgs. n. 24/2023”), nonché con quelle del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “D.Lgs. n. 231/2001”).
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del Regolamento si intendono per:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità e l’immagine della QuAS nei casi previsti nell’art. 3;
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in QuAS, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni; d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
g) «persona segnalante»: la persona fisica che presenta la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
l) «persona coinvolta» o «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
n) «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la veridicità ed esistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
p) «fornitore della piattaforma», «gestore del canale di segnalazione interna» o «soggetto esterno»: il soggetto fornitore della piattaforma informatica nominato da QuAS quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interna di cui al presente Regolamento, dotato dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 avuto riguardo alla sua formazione.
Art. 3 Ambito oggettivo
1. Le violazioni che possono essere segnalate consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni del modello di organizzazione e gestione della QuAS, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono; 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) che precedono.
2. Le segnalazioni non riguardano:
a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al citato decreto;
c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Art. 4 Ambito soggettivo
1. Fatti salvi gli obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge, possono presentare una segnalazione:
a) i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato della QuAS, compresi i dirigenti o responsabili;
b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 Cod. Proc. Civ. e all’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore della QuAS;
c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della QuAS;
d) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (ad esempio, Consiglieri, revisori dei conti, sindaci, etc.).
2. I soggetti di cui al comma precedente possono presentare una segnalazione anche nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Art. 5
Attivazione del canale di segnalazione interna
1. Il Consiglio Direttivo ha inteso affidare ad un soggetto esterno il ruolo di gestore dei canali di segnalazione interna, individuando un fornitore dotato dei requisiti di imparzialità e indipendenza, di comprovata professionalità e con personale specificamente formato, come richiesto dal D.Lgs. n. 24/2023.
2. Il fornitore della piattaforma assicura servizi di manutenzione sulla stessa per risolvere eventuali problematiche tecniche, curando inoltre l’aggiornamento della piattaforma secondo le specifiche che le autorità di volta in volta emaneranno, anche al fine di garantire le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 24/2023.
3. Le segnalazioni interne sono eseguite in forma scritta, mediante un’apposita procedura informatizzata (descritta, nel dettaglio, all’art. 7 che segue e nell’Allegato 1), oppure in forma orale secondo le modalità specificate nell’art. 6.
4. I canali di segnalazione interna individuati garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
5. Il soggetto esterno individuato dal Consiglio Direttivo è l’unico autorizzato a prendere visione delle segnalazioni.
6. In un’apposita area del sito internet e della intranet della QuAS sono pubblicati, oltre al presente Regolamento ed alla normativa nazionale applicabile, le indicazioni operative per la redazione e la presentazione della segnalazione ed i contatti del soggetto esterno individuato.
Art. 6 Modalità di segnalazione
1. Le segnalazioni possono essere presentate tramite il soggetto esterno individuato dal Consiglio Direttivo con una delle seguenti modalità:
a) in forma scritta, mediante piattaforma informatica (cfr. l’Allegato 1);
b) in forma orale (cfr. l’Allegato 1).
2. Al fine di evitare l’improcedibilità delle operazioni di accertamento, la segnalazione dovrà essere completa di tutti gli elementi utili per eseguire le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome e cognome del segnalante, oltre ai dati di contatto;
- descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui essa fa riferimento (ad esempio, data e luogo o periodo di riferimento, tipologia di illecito commesso);
- indicazione delle generalità dell’autore/degli autori del fatto, se conosciuto/i o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo alla loro identificazione.
3. Al fine di agevolare l’istruttoria delle operazioni di accertamento a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, dovranno essere indicati, altresì, i nominativi di eventuali testimoni, se conosciuti, o ogni altro elemento idoneo alla loro identificazione, ed allegata l’eventuale documentazione di cui si è in possesso e che possa essere utile a dimostrare i fatti oggetto della segnalazione.
4. La segnalazione in forma orale è presentata registrando un file audio nella piattaforma di gestione della segnalazione, come spiegato nell’Allegato 1.
5. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è presentata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto esterno, essa è documentata a cura del personale addetto mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
6. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il soggetto esterno, essa deve essere presentata mediante il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 13 che segue.
7. Segnalazioni anonime ed in modalità diverse da quelle sopra individuate sono prese in considerazione soltanto ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari in modo tale da far emergere fatti e situazioni e relazionate a contesti determinati (ad esempio, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.). In tal caso, esse sono registrate, gestite e conservate alla stregua di quelle ordinarie anche al fine di garantire al segnalante adeguata protezione, nel caso in cui la sua identità sia successivamente svelata.
8. Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal soggetto esterno individuato dal Consiglio Direttivo sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
9. Per altre tipologie di segnalazioni o reclami, anche riguardanti rimostranze di carattere personale del segnalante o possibili situazioni di disagio lavorativo che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, occorre fare riferimento alla disciplina e alla regolamentazione interna vigente.
Art. 7
Gestione delle segnalazioni
1. Il soggetto esterno al quale è affidata la gestione del canale interno di segnalazione rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
2. Il soggetto esterno dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute con le modalità di seguito indicate:
a) compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la veridicità ed esistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, analizza la documentazione ricevuta dal segnalante ed esegue una disamina preliminare circa l’esistenza dei presupposti. La valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consenta neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si determinano, implicitamente, i presupposti per l’archiviazione ai sensi dell’art. 8;
b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
c) può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture della QuAS. In particolare, identifica – con il supporto del Direttore generale ovvero, in ipotesi di coinvolgimento di quest’ultimo nella segnalazione, con il Presidente o – le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all’oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni;
d) può chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni alla QuAS.
3. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla QuAS, il fornitore della piattaforma non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante e, fin dove possibile, quella del segnalato.
4. I collaboratori del soggetto esterno e chiunque altro riceva o abbia informazioni relative al segnalante ed alla segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il soggetto esterno.
5. Qualora il soggetto esterno versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l’obbligo di segnalarlo al Direttore generale e di astenersi dall’esame della segnalazione, che in tal caso compete allo stesso Direttore generale.
6. Il soggetto esterno fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Art. 8
Esiti della segnalazione
1. Il soggetto esterno dispone l’archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa non rientri nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, sia carente degli elementi essenziali di cui all’art. 6 o risulti generica o palesemente contraddittoria.
2. Il soggetto esterno archivia, altresì, la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l’istruttoria faccia emergere la palese infondatezza della stessa.
3. Negli altri casi, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, il soggetto esterno trasmette le risultanze dell’istruttoria alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione Europea ed al Direttore Generale (per fatti inerenti a condotte del personale della QuAS), secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023.
4. Laddove l’identità del segnalante venga successivamente richiesta dall’autorità giudiziaria o contabile, il soggetto esterno fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.
5. Non compete al soggetto esterno il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.
6. Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del soggetto esterno assicurare:
- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione; - la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le connesse attività di verifica, nonché i provvedimenti decisionali eventualmente adottati dalle funzioni competenti; - la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto anche della vigente normativa di tutela dei dati personali.
7. Il soggetto esterno gestore del canale di segnalazione interna predispone e trasmette al Direttore generale specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti.
8. Le funzioni e strutture della QuAS eventualmente coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione previste dal presente Regolamento si impegnano a mantenere riservati le informazioni e i dati di cui siano venute in possesso in relazione alla segnalazione.
Art. 9 Obbligo di riservatezza
1. In ottemperanza al D.Lgs. n. 24/2023 ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, QuAS assicura la riservatezza dei dati personali della persona segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, garantendo inoltre che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
2. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare loro il seguito necessario.
3. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “D.Lgs. n. 196/2003”), così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
4. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare o contrattuale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.
5. QuAS garantisce che l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza, ad eccezione dei casi in cui:
- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, ispezioni di organi di controllo, etc.);
- nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale/contesto lavorativo, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’autorità giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio).
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
7. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle altre informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
8. La QuAS tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
9. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Ferma la tutela della riservatezza del segnalante, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Art. 10 Divieto di ritorsione
1. Gli enti o le persone di cui all’art. 4 non possono subire alcuna ritorsione. 2. A titolo semplificativo, costituiscono ritorsione:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
h) la discriminazione o, comunque, il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. Gli atti ritorsivi sono nulli.
4. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento non sono valide, salvo che siano stipulate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, quarto comma, Cod. Civ..
5. Non devono subire alcuna ritorsione neppure:
a) i facilitatori;
b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha presentato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o presentato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha presentato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Art. 11
Protezione della persona segnalante
1. Il divieto di ritorsione si applica alle persone di cui all’art. 4, comma 1, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata presentata sulla base di quanto previsto dall’art. 13.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 12 che segue, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all’art. 13.
Art. 12 Limitazione della responsabilità
1. La persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali non ricorre in responsabilità disciplinare se la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata eseguita ai sensi del presente Regolamento.
2. In ogni caso, la responsabilità non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
Art. 13
Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche
1. La persona segnalante può presentare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non sono ancora attive o, anche se attivate, le modalità di segnalazione interna non sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
b) la persona segnalante ha già presentato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se presentasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, la segnalazione esterna è presentata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso i canali da questa attivati ed indicati sul proprio sito internet, in conformità con il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”, approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 301 del 12 luglio 2023.
3. La persona segnalante che presenta una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente presentato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha presentato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro nei termini in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Art. 14 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere svolto nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. n. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018).
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. La QuAS, in qualità di Titolare del trattamento, informa il segnalante circa il trattamento dei propri dati personali. Il gestore del canale di segnalazione interna è il Direttore Generale di QuAS; nel caso di segnalazione di fatti o atti addebitabili al Direttore Generale, il gestore della segnalazione sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione .
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono eseguiti dal soggetto esterno individuato, in qualità di responsabile esterno del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. I soggetti che trattano i dati devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.
6. Nell’approntare i canali di segnalazione, la QuAS individua le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti eseguiti, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
7. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente Regolamento, all’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate dall’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.